PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

      1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

          «Il numero dei deputati è di cinquecento»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

      1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, così individuati:

          a) venti Presidenti delle Regioni;

          b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;

 

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          c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane».

Art. 4.

      1. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.

Art. 5.

      1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 67. - Ogni membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta la Nazione e opera senza vincolo di mandato».

Art. 6.

      1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
      La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
      Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.

 

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      La procedura di cui al terzo comma si applica anche nelle materie di cui al secondo comma qualora ne faccia richiesta il Senato della Repubblica a maggioranza dei suoi membri entro dieci giorni dall'approvazione dei progetti di legge da parte della Camera dei deputati.
      I progetti di legge approvati dalla Camera dei deputati che incidono contestualmente su materie di competenza esclusiva e di competenza concorrente sono trasmessi al Senato affinché si pronunci sulle disposizioni relative alla competenza concorrente o, previa deliberazione ai sensi del quarto comma, sul complesso del provvedimento.
      Le controversie in materia di individuazione del titolo di competenza delle Camere nel procedimento legislativo sono risolte congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro quindici giorni dalla loro proposizione».

Art. 7.

      1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 71. - I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati dal Governo, da ciascun membro del Parlamento e dagli organi ed enti ai quali l'iniziativa delle leggi sia conferita da legge costituzionale.
      Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».

Art. 8.

      1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. - Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento,

 

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esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
      Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
      Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso alla Camera dei deputati se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
      La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei deputati è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, di conversione di decreti di cui all'articolo 77.
      Ogni progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dal Senato stesso, che può proporre emendamenti da sottoporre all'approvazione della Camera dei deputati».

Art. 9.

      1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».

 

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Art. 10.

      1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, che è effettuata ai sensi dell'articolo 70.
      Nel caso la legge sia nuovamente approvata, deve essere promulgata».

Art. 11.

      1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
      Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
      I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
      Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.
      Con legge della Repubblica sono definiti i limiti di contenuto dei decreti di cui al presente articolo».

Art. 12.

      1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,

 

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o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
      Si applica il quarto comma dell'articolo 70».

Art. 13.

      1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «La Camera dei deputati approva ogni anno le leggi di bilancio, finanziaria, di assestamento e di rendiconto finanziario. Al procedimento di approvazione della legge finanziaria si applica il quarto comma dell'articolo 70».

Art. 14.

      1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Art. 15.

      1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
      Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
      Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 16.

      1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non

 

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possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
      In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati o, qualora questi si trovi nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, i vicepresidenti della Camera di intesa tra loro, indicono la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 17.

      1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».

Art. 18.

      1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Art. 19.

      1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati

 

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commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge».

Art. 20.

      1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

Art. 21.

      1. La lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituita dalla seguente:

          «m) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell'articolo 3, secondo comma».

Art. 22.

      1. Il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione è abrogato.

Art. 23.

      1. Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituto dal seguente: «Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri».