1. Il terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione è abrogato.
1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei deputati è di cinquecento»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto di duecento membri, così individuati:
a) venti Presidenti delle Regioni;
b) centoquaranta consiglieri regionali, eletti con voto limitato dai rispettivi Consigli, dei quali sessanta in ragione di tre per ogni Regione e ottanta in proporzione alla rispettiva popolazione;
c) quaranta consiglieri comunali, provinciali e delle città metropolitane».
1. Gli articoli 58 e 59 della Costituzione sono abrogati.
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. - Ogni membro del Parlamento, nell'esercizio delle sue funzioni, rappresenta la Nazione e opera senza vincolo di mandato».
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere quando riguardi: ogni materia che la Costituzione affidi alla cura della Repubblica o comunque a leggi approvate dalle due Camere; le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali di cui all'articolo 138.
La funzione legislativa è esercitata esclusivamente dalla Camera dei deputati quando concerne le materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma.
Nelle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, la funzione legislativa è esercitata, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la quale, una volta approvati i progetti di legge, li trasmette al Senato della Repubblica. Il Senato, entro trenta giorni dalla trasmissione, può proporre emendamenti al testo già approvato dalla Camera dei deputati, sui quali si pronuncia in via definitiva la Camera stessa. Sui disegni di legge di conversione di cui all'articolo 77 il termine è di venti giorni.
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. - I progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati dal Governo, da ciascun membro del Parlamento e dagli organi ed enti ai quali l'iniziativa delle leggi sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta alla Camera dei deputati, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli».
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 72. - Ogni progetto di legge presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento,
1. Il secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito».
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, che è effettuata ai sensi dell'articolo 70.
Nel caso la legge sia nuovamente approvata, deve essere promulgata».
1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 77. - Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70.
Con legge della Repubblica sono definiti i limiti di contenuto dei decreti di cui al presente articolo».
1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 80. - La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,
1. Il primo comma dell'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Camera dei deputati approva ogni anno le leggi di bilancio, finanziaria, di assestamento e di rendiconto finanziario. Al procedimento di approvazione della legge finanziaria si applica il quarto comma dell'articolo 70».
1. Il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.
1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».
1. L'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
1. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo»;
b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati».
1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
1. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
1. La lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«m) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell'articolo 3, secondo comma».
1. Il quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione è abrogato.
1. Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituto dal seguente: «Il decreto è adottato sentito il Senato della Repubblica, che si pronuncia a maggioranza dei suoi membri».